Art. 2.
(Norme transitorie).

      1. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, può essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

 

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      2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.